(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 30
                         del 29 luglio 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Strumenti urbanistici attuativi
 
   1.  Lo  strumento  urbanistico  generale identifica, sulla base di
quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1976 n.
28,  le  parti  del  territorio  ed  i  casi in cui il rilascio della
concessione edilizia e'  subordinato  alla  formazione  di  strumenti
urbanistici attuativi.
   2.   Sono   strumenti   urbanistici   attuativi   dello  strumento
urbanistico generale:
     a) il piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata;
     b) il piano per l'edilizia economica e popolare;
     c) il piano per gli insediamenti produttivi;
     d) il piano di recupero.