(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 30 del 29 luglio 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Strumenti urbanistici attuativi 1. Lo strumento urbanistico generale identifica, sulla base di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1976 n. 28, le parti del territorio ed i casi in cui il rilascio della concessione edilizia e' subordinato alla formazione di strumenti urbanistici attuativi. 2. Sono strumenti urbanistici attuativi dello strumento urbanistico generale: a) il piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata; b) il piano per l'edilizia economica e popolare; c) il piano per gli insediamenti produttivi; d) il piano di recupero.