IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Contributi e rimborso spese ai nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare 1. Ai nefropatici sottoposti al trattamento di emodialisi domiciliare di cui alla legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 "Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e nelle unita' emodialitiche esterne all'ospedale" e' corrisposto, da parte dell'Unita' sanitaria locale (U.S.L.) di residenza, un contributo annuale quale concorso nelle spese connesse all'utilizzazione delle apparecchiature, che non siano gia' a carico del servizio sanitario nazionale. 2. Il contributo che non puo, superare l'importo massimo di L. 600.000 per ogni anno di trattamento, e' corrisposto sulla base di apposita domanda, dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal responsabile del servizio di emodialisi dell'U.S.L. che ha fornito le apparecchiature attestante la durata del trattamento. Il contributo e' proporzionalmente ridotto in relazione ad eventuali interruzioni del trattamento stesso nel corso dell'anno. 3. All'assistito che, in relazione all'installazione delle apparecchiature per l'effettuazione del trattamento di emodialisi domiciliare proceda, previo accertamento della necessita' dei lavori da parte dell'U.S.L. alla modificazione di impianti idrici, elettrici e di terra, compete inoltre un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute. Il rimborso e' corrisposto dall'U.S.L. a seguito di apposita richiesta dell'assistito corredata da documentazione attestante le spese sostenute.