IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
              Contributi e rimborso spese ai nefropatici
               in trattamento di emodialisi domiciliare
 
   1.   Ai   nefropatici  sottoposti  al  trattamento  di  emodialisi
domiciliare di cui alla legge regionale 22 dicembre 1976 n. 42 "Norme
per   l'esercizio   dell'emodialisi   domiciliare   e   nelle  unita'
emodialitiche  esterne  all'ospedale"  e'   corrisposto,   da   parte
dell'Unita'  sanitaria  locale  (U.S.L.)  di residenza, un contributo
annuale quale concorso nelle spese connesse  all'utilizzazione  delle
apparecchiature,  che  non siano gia' a carico del servizio sanitario
nazionale.
   2.  Il  contributo  che  non puo, superare l'importo massimo di L.
600.000 per ogni anno di trattamento, e' corrisposto  sulla  base  di
apposita   domanda,   dell'assistito   corredata   di  certificazione
rilasciata dal responsabile del servizio  di  emodialisi  dell'U.S.L.
che   ha   fornito   le  apparecchiature  attestante  la  durata  del
trattamento. Il contributo e' proporzionalmente ridotto in  relazione
ad eventuali interruzioni del trattamento stesso nel corso dell'anno.
   3.   All'assistito   che,  in  relazione  all'installazione  delle
apparecchiature per l'effettuazione  del  trattamento  di  emodialisi
domiciliare  proceda, previo accertamento della necessita' dei lavori
da parte dell'U.S.L. alla modificazione di impianti idrici, elettrici
e  di  terra,  compete inoltre un rimborso pari al 50 per cento delle
spese sostenute. Il rimborso e' corrisposto dall'U.S.L. a seguito  di
apposita   richiesta   dell'assistito   corredata  da  documentazione
attestante le spese sostenute.