la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, e' sostituito dal seguente: "2. Questi piani sono adottati entro il 30 giugno 1988, salvo proroga di ulteriori 3 mesi concessa, per motivate ragioni, con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso in cui il piano non venga adottato entro i termini sopraindicati, la giunta regionale provvede a sottoporre al parere della commissione consultiva provinciale una propria proposta di piano per l'area interessata. Trascorsi ulteriori 6 mesi senza che la commissione consultiva provinciale si sia pronunciata, si intende comunque adottata la proposta di piano predisposto dalla giunta regionale.".