la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio
1986, n. 16, e' sostituito dal seguente:
   "2.  Questi  piani  sono  adottati  entro il 30 giugno 1988, salvo
proroga di ulteriori 3  mesi  concessa,  per  motivate  ragioni,  con
decreto  del  presidente  della  giunta regionale. Nel caso in cui il
piano non venga adottato entro i  termini  sopraindicati,  la  giunta
regionale   provvede   a   sottoporre  al  parere  della  commissione
consultiva provinciale una  propria  proposta  di  piano  per  l'area
interessata.  Trascorsi  ulteriori  6  mesi  senza che la commissione
consultiva  provinciale  si  sia  pronunciata,  si  intende  comunque
adottata la proposta di piano predisposto dalla giunta regionale.".