la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Per  le  specifiche  competenze  e  necessita'  della  citta'
capoluogo  ed  in  particolare  per  i   costi   sostenuti   per   il
funzionamento   delle   scuole  materne  comunali,  e'  approvato  il
trasferimento finanziario corrente, di cui  all'art.  6  della  legge
regionale  22  aprile  1986,  n.  15,  a  favore del comune di Aosta,
determinato in lire 900 milioni.