la seguente legge: Art. 1. 1. Per le specifiche competenze e necessita' della citta' capoluogo ed in particolare per i costi sostenuti per il funzionamento delle scuole materne comunali, e' approvato il trasferimento finanziario corrente, di cui all'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, a favore del comune di Aosta, determinato in lire 900 milioni.