la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962,
n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31,  recante
norme  per  il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi
della brucellosi, tubercolosi e mastiti  e'  autorizzata  per  l'anno
1987 l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul cap. 33700 della Parte  Spesa  del  bilancio  preventivo
della  Regione  per  l'anno  1987  e  a tale fine lo stanziamento del
capitolo stesso e' aumentato di L. 5.000.000.000.
   3.  Alla  copertura  della  maggiore  spesa di L. 5.000.000.000 si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al  cap. 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese
per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento)  Settore
2 - Sviluppo economico - della Parte Spesa del bilancio di previsione
della Regione per l'anno 1987.