(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 50
                        del 30 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  22  della  legge  regionale  8  luglio 1981, n. 19, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "Ogni   qual   volta   non   risulti  possibile  il  ricorso  alle
anticipazioni di cui al comma  precedente,  ovvero  le  stesse  siano
accordate  in  misura insufficiente, la giunta regionale, su proposta
dell'assessore all'igiene e  sanita',  di  concerto  con  l'assessore
della   programmazione,  bilancio  e  assetto  del  territorio,  puo'
autorizzare, a  domanda,  le  Unita'  sanitarie  locali  a  contrarre
anticipazioni  mensili  con  gli  istituti tesorieri per fronteggiare
temporanee deficienze di cassa.
   Ciascuna   anticipazione   mensile   e'  contratta  in  base  alle
condizioni previste dalla convenzione che disciplina il  servizio  di
tesoreria   e   per   un   importo   non   eccedente   un  dodicesimo
dell'assegnazione annualmente attribuita all'Unita' sanitaria locale,
ai  sensi  dell'art.  51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il
finanziamento della spesa di parte corrente e risultante iscritta nel
titolo   I  dell'entrata  del  bilancio  relativo  all'esercizio  cui
l'anticipazione stessa si riferisce.
   Qualora  il  bilancio  non risulti ancora approvato dal competente
organo  regionale  di  controllo,  l'entita'  dell'anticipazione   va
riferita  all'assegnazione  attribuita  all'Unita'  sanitaria  locale
nell'esercizio precedente."