(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 50 del 30 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 22 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi: "Ogni qual volta non risulti possibile il ricorso alle anticipazioni di cui al comma precedente, ovvero le stesse siano accordate in misura insufficiente, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanita', di concerto con l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, puo' autorizzare, a domanda, le Unita' sanitarie locali a contrarre anticipazioni mensili con gli istituti tesorieri per fronteggiare temporanee deficienze di cassa. Ciascuna anticipazione mensile e' contratta in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio di tesoreria e per un importo non eccedente un dodicesimo dell'assegnazione annualmente attribuita all'Unita' sanitaria locale, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento della spesa di parte corrente e risultante iscritta nel titolo I dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio cui l'anticipazione stessa si riferisce. Qualora il bilancio non risulti ancora approvato dal competente organo regionale di controllo, l'entita' dell'anticipazione va riferita all'assegnazione attribuita all'Unita' sanitaria locale nell'esercizio precedente."