(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 48
                        del 15 dicembre 1987)
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  lo  statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
   Visto  l'art.  2, terzo comma, lettera a), della legge regionale 7
gennaio   1977,   n.   1,   recante:    "Norme    sull'organizzazione
amministrativa  della  Regione sarda e sulle competenze della giunta,
della presidenza e degli assessorati regionali";
   Vista  la  legge  regionale  18  giugno  1959, n. 13, concernente:
"Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed  in  particolare
della sughericoltura";
   Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  371  del 19
dicembre 1985;
   Considerato  che  il consiglio regionale, nella seduta pomeridiana
del 15 luglio 1986 e nella seduta pomeridiana del 2 ottobre  1987  ha
approvato  il  regolamento  di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27
dello statuto speciale per la Sardegna;
 
                                Emana:
 
il  seguente  decreto, recante: "Regolamento per l'applicazione della
legge regionale 18 giugno 1959, n. 13".
 
                               Art. 1.
 
   Ferme  restando  le limitazioni al diritto di proprieta' contenute
nei regi decreti-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, 3 gennaio 1926,  n.
23, e 18 giugno 1931, n. 973, possono essere sottoposti a vincolo per
scopi idrogeologici, ai sensi del titolo I,  capo  I,  art.  1  della
legge  regionale  18  giugno  1959, n. 13, i terreni boscati, esclusi
quelli  rivestiti  unicamente  da  cespugliame  della  bassa  macchia
mediterranea,  non  vincolati in base ai predetti decreti-legge ed il
cui soprassuolo abbia un'area di incidenza pari o superiore al 50 per
cento  della  superficie  del  terreno  o abbia comunque una densita'
superiore a cento piante o ceppaie per ettaro.
   Per  piante  si  intendono  gli  individui  di specie forestali di
qualsiasi eta', sviluppo e stato vegetativo.
   Indipendentemente  dalla  proprieta' del terreno e delle divisioni
catastali, i soprassuoli boschivi di superficie inferiore a un ettaro
sono da considerarsi alberatura sparsa, ancorche' abbiano i requisiti
di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 giugno 1959,
n. 13.