(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 48 del 15 dicembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'art. 2, terzo comma, lettera a), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali"; Vista la legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, concernente: "Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1986 e nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 1987 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna; Emana: il seguente decreto, recante: "Regolamento per l'applicazione della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13". Art. 1. Ferme restando le limitazioni al diritto di proprieta' contenute nei regi decreti-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, 3 gennaio 1926, n. 23, e 18 giugno 1931, n. 973, possono essere sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del titolo I, capo I, art. 1 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, i terreni boscati, esclusi quelli rivestiti unicamente da cespugliame della bassa macchia mediterranea, non vincolati in base ai predetti decreti-legge ed il cui soprassuolo abbia un'area di incidenza pari o superiore al 50 per cento della superficie del terreno o abbia comunque una densita' superiore a cento piante o ceppaie per ettaro. Per piante si intendono gli individui di specie forestali di qualsiasi eta', sviluppo e stato vegetativo. Indipendentemente dalla proprieta' del terreno e delle divisioni catastali, i soprassuoli boschivi di superficie inferiore a un ettaro sono da considerarsi alberatura sparsa, ancorche' abbiano i requisiti di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13.