(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 50 del 30 dicembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'art. 2, terzo comma, lettera a), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali"; Visto l'art. 9 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44; Vista la sentenza della corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1986; Considerato che il consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 1987, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna; Emana: il seguente decreto, recante: "Regolamento di esecuzione dell'art. 9 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44". Art. 1. 1. Possono presentare istanza di finanziamento per i progetti di cui all'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, le province, i consorzi tra comuni, le comunita' montane, gli enti regionali, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali.