(Pubblicata nel primo suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Contributo per il Servizio di immunologia tissutale 1. Il contributo, previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1974, n. 23 a favore dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Ospedale Maggiore" di Milano, in relazione alla convenzione per il funzionamento del servizio di immunologia tissutale di cui all'art. 1 della medesima legge regionale 2 maggio 1974, n. 23, e' determinato annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in sede di riparto del fondo sanitario regionale, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 3. 2. Il contributo per l'esercizio 1987 e' determinato in lire 400 milioni.