(Pubblicata nel primo suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Societa' consortili 1. La regione Lombardia, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare, partecipa a societa' consortili che perseguono la finalita' della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed in conformita' a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 14 ottobre 1986, in attuazione dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Nella composizione del capitale delle societa' consortili previste dal precedente comma deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria congiunta della Regione, del comune e della Camera di commercio competenti, per territorio nonche' la partecipazione minoritaria di altri enti pubblici, di istituti di credito, di privati interessati anche attraverso loro societa' od associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore. 3. L'attuazione di quanto disposto dal precedente secondo comma da parte della Regione e' subordinato all'effettiva relativa disponibilita' finanziaria prevista nei singoli bilanci regionali.