(Pubblicata nel primo suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Societa' consortili
 
   1. La regione Lombardia, al fine di realizzare gli obiettivi della
programmazione regionale nel  settore  agro-alimentare,  partecipa  a
societa'  consortili  che perseguono la finalita' della costruzione e
della  gestione  di  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso   ed   in
conformita'  a quanto disposto dai successivi articoli della presente
legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 14
ottobre  1986,  in  attuazione  dell'art.  11 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
   2.  Nella  composizione  del  capitale  delle  societa' consortili
previste   dal   precedente   comma   deve   essere   assicurata   la
partecipazione  maggioritaria  congiunta  della Regione, del comune e
della Camera di  commercio  competenti,  per  territorio  nonche'  la
partecipazione  minoritaria  di  altri  enti pubblici, di istituti di
credito, di privati interessati anche  attraverso  loro  societa'  od
associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore.
   3. L'attuazione di quanto disposto dal precedente secondo comma da
parte   della   Regione   e'   subordinato   all'effettiva   relativa
disponibilita' finanziaria prevista nei singoli bilanci regionali.