(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 61
                        del 16 dicembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                      Adeguamento della tariffa
 
   La  tariffa  del  numero  d'ordine  16 del titolo II della tabella
annessa alla legge regionale 15  maggio  1980,  n.  54  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' cosi' sostituita:
   "Concessione  di costituzione di azienda faunistico-venatoria" per
ogni ettaro:
     a) tassa di rilascio da L. 11.520 a L. 1.728;
     b) tassa annuale da L. 2.880 a L. 1.728.
 
   Ai  fini  della  determinazione  della  superficie da sottoporre a
tassazione si  deve  tenere  conto  di  tutta  la  superficie  reale,
arrotondando all'ettaro superiore le altre frazioni.
   Per  ogni  100  lire  o frazione di 100 lire di tassa ettariale e'
inoltre dovuta la soprattassa di L. 100, ai sensi  dell'art.  91  del
regio  decreto  5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della
legge 2 agosto 1967, n. 799.