(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 61 del 16 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Adeguamento della tariffa La tariffa del numero d'ordine 16 del titolo II della tabella annessa alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, e' cosi' sostituita: "Concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria" per ogni ettaro: a) tassa di rilascio da L. 11.520 a L. 1.728; b) tassa annuale da L. 2.880 a L. 1.728. Ai fini della determinazione della superficie da sottoporre a tassazione si deve tenere conto di tutta la superficie reale, arrotondando all'ettaro superiore le altre frazioni. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale e' inoltre dovuta la soprattassa di L. 100, ai sensi dell'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799.