(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 1
                         del 16 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  "Fondo  di  solidarieta'  fra  i  consiglieri  regionali",  e'
soppresso.
   L'attivo  di  detto  fondo e' trasferito alla "Cassa di previdenza
per i consiglieri regionali" di cui alla legge regionale n. 16/1974;
   Gli oneri, per il conseguimento degli scopi di cui alle lettere a)
e b) del primo comma dell'art. 27 della legge regionale  n.  16/1974,
gia' gravanti sul soppresso Fondo di solidarieta' sono posti a carico
della "Cassa di previdenza per i consiglieri regionali".
   L'ufficio  di  presidenza  del  Consiglio  integrato come previsto
dall'art. 2 della legge regionale n.  16/1974,  provvede  con  propri
atti  alla  cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato
patrimoniale del soppresso Fondo di  solidarieta'  ed  a  quant'altro
occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.