(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 1 del 16 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il "Fondo di solidarieta' fra i consiglieri regionali", e' soppresso. L'attivo di detto fondo e' trasferito alla "Cassa di previdenza per i consiglieri regionali" di cui alla legge regionale n. 16/1974; Gli oneri, per il conseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 16/1974, gia' gravanti sul soppresso Fondo di solidarieta' sono posti a carico della "Cassa di previdenza per i consiglieri regionali". L'ufficio di presidenza del Consiglio integrato come previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 16/1974, provvede con propri atti alla cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di solidarieta' ed a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.