(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 7 del 22 gennaio 1988)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista  la  legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 recante norme per
la protezione del patrimonio ittico e  per  l'esercizio  della  pesca
nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;
   Visto il decreto del presidente della giunta regionale 16 novembre
1972, n. 04003/Pzres., registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre
1972,  registro  17,  foglio  85,  con il quale e' stato approvato il
regolamento per l'esecuzione della legge succitata;
   Visto  che  in  forza  dell'art.  17  del sopra citato regolamento
spetta all'ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia deliberare  il
calendario   riguardante  l'esercizio  della  pesca  nelle  acque  in
gestione, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi  consentiti,
nonche'  il  piano  annuale  relativo  ai divieti di pesca, di cui al
secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 12 maggio  1971,  n.
19;
   Atteso  che l'adozione del suddetto calendario assume carattere di
particolare importanza anche in considerazione del fatto che con esso
viene pure disciplinata, oltre alla pesca sportiva, anche la pesca di
mestiere, coinvolgendo cosi' interessi ed esigenze propri di un'altra
categoria di pescatori (quelli di mestiere in acque dolci) spesso fra
loro conflittuali;
   Ravvisata    la   necessita'   di   modificare   l'attuale   norma
regolamentare nel  senso  di  attribuire  all'ente  tutela  pesca  il
compito  di  proporre  il  calendario  ed  al presidente della giunta
regionale od all'assessore da lui delegato quello di approvare  detto
calendario,  previo  parere del comitato regionale per la pesca nelle
acque interne;
   Ritenuto anche di modificare l'art. 16 del suddetto regolamento di
esecuzione gia' variato con il decreto del  presidente  della  giunta
regionale n. 0244/Pres. del 30 maggio 1983, registrato alla Corte dei
conti il 23 giugno 1983, registro 8, foglio 349, e con il decreto del
presidente  della  giunta regionale n. 017/Pres. del 13 gennaio 1986,
registrato alla Corte dei conti il  13  febbraio  1986,  registro  3,
foglio  223,  nel  senso  di  affidare  al  presidente  della  giunta
regionale od all'assessore  da  lui  delegato,  sentito  il  comitato
regionale  per  la pesca nelle acque interne, la facolta' di disporre
sull'intero territorio regionale o su parte di esso  variazioni  alle
misurre  minime  fissate  nel  primo comma del suddetto articolo, per
ragioni tecniche connesse alla tutela del patrimonio ittico;
   Visto  l'art.  23  del piu' volte citato regolamento, in forza del
quale spetta all'ente tutela pesca provvedere al coordinamento  anche
degli  interventi  in materia di vigilanza sull'esercizio della pesca
in acque interne;
   Ritenuto   che   tale   facolta'   dell'ente  tutela  pesca  debba
considerarsi superata a seguito dell'entrata in  vigore  prima  della
legge  regionale  27  dicembre  1979,  n.  78  e  quindi  della legge
regionale 17 gennaio 1984, n. 1;
   Visto  lo  statuto  speciale della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965,
n. 1116;
   Visto  il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio
decreto 6 ottobre 1931, n. 1604;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955,
n. 987;
   Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19;
   Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 5366 del 30
ottobre 1987:
 
                               Decreta:
 
   Il regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971,
n. 19, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n.
04003/Pres.  del 16 novembre 1972, gia' modificato con il decreto del
presidente della giunta regionale n. 0244/Pres. del 30 maggio 1983  e
con il decreto del presidente della giunta regionale n. 017/Pres. del
13 gennaio 1986, e' modificato come segue:
     a) L'art. 16 del regolamento viene sostituito dal seguente:
    "Sono  vietati  la  pesca,  la  compravendita, la detenzione e lo
smercio delle specie ittiche provenienti da acque pubbliche o private
comunicanti  con le pubbliche della Regione, di misura inferiore alle
seguenti:
     agone, alosa cheppia, sardena   . . . . . . . . . . . . . cm. 15
     anguilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30
     carpa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30
     carpione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 25
     coregono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30
     pesce persico   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 15
     salmerino   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 22
     tinca   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 20
     temolo (salvo il temolo nel fiume Isonzo)                 cm. 25
     temolo nel fiume Isonzo   . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30
     trota (salvo la trota marmorata nel fiume Isonzo) cm. 22
     trota marmorata nel fiume Isonzo  . . . . . . . . . . . . cm. 35
     barbo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 22
     cavedano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 22
   E'   data   facolta'  al  presidente  della  giunta  regionale  od
all'assessore da lui delegato, sentito il comitato regionale  per  la
pesca   nelle  acque  interne,  di  disporre  variazioni  sull'intero
territorio regionale  o  su  parte  di  esso,  per  ragioni  tecniche
connesse  alla  tutela  del  patrimonio  ittico,  alle  misure minime
indicate nel comma precedente".
     b) L'art. 17 del regolamento e' sostituito dal seguente:
    "Entro  il 15 ottobre di ogni anno l'ente tutela pesca propone al
presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato il
calendario  riguardante  l'esercizio  della  pesca  sportiva e quello
concernente la pesca di mestiere nelle acque in  gestione,  indicando
anche  i  luoghi,  i  sistemi ed i mezzi consentiti, nonche' il piano
annuale relativo ai  divieti  di  pesca,  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
   Entro il 30 novembre di ogni anno con decreto del presidente della
giunta  regionale  o  dell'assessore  da  lui  delegato,  sentito  il
comitato  regionale per la pesca nelle acque interne, vengono emanati
i calendari ittici di cui al comma precedente, alla cui pubblicazione
e diffusione provvede l'ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia".
     c)  Al  primo  comma  dell'art. 23 del regolamento le parole "in
materia di vigilanza sull'esercizio della pesca nelle  acque  interne
ed" sono soppresse.
   Le modifiche, oggetto del presente provvedimento, vengono inserite
nel regolamento di che trattasi, costituendone il nuovo testo.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
   Il  presente  decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, addi' 6 novembre 1987
 
                               BIASUTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 22 dicembre 1987
 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 22, foglio 358