(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 2
                         del 13 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  sensi dell'art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n.
11,   la   giunta   regionale   e'    autorizzata    ad    esercitare
provvisoriamente,  fino a quando sia approvato con legge e, comunque,
non oltre il 28 febbraio 1988, il bilancio della Regione  per  l'anno
finanziario 1988 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa, le eventuali note di variazione e con  le  disposizioni  e  le
modalita'  previste  nel  relativo  disegno  di  legge, presentati al
consiglio regionale.
   2.  Negli  impegni  di spesa la giunta regionale non puo' superare
due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli
stati di previsione della spesa.
   3.  Il  limite  di  cui  al precedente comma non si applica ove si
tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalle leggi  e
non  suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi;
tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le  norme
vigenti  dispongono  in  ordine  all'entita'  ed  alla scadenza delle
erogazioni.
   4.  Sono  esclusi  dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che
costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel  disegno  di
legge   "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Regione  (legge  finanziaria  1988)",  ugualmente
presentato  al  consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della
legge stessa.
   5.  In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con
le  stesse  modalita'  e  limitazioni,  e'   autorizzato,   altresi',
l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  dell'Azienda  delle  foreste
demaniali della Regione.