(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 2 del 13 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge, al fine di attivare in Sardegna la terapia dei trapianti clinici allogenici ed autologhi, in attuazione della legge regionale 30 aprile 1985, n. 10, e secondo le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e della legge 26 giugno 1967, n. 458, promuove l'istituzione del centro di riferimento regionale e dei centri operativi per i trapianti d'organo.