(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 2
                         del 13 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  presente legge, al fine di attivare in Sardegna la terapia
dei trapianti clinici allogenici ed autologhi,  in  attuazione  della
legge  regionale  30  aprile  1985,  n. 10, e secondo le disposizioni
della legge 2 dicembre 1975, n. 644, del decreto del Presidente della
Repubblica  16  giugno 1977, n. 409, e della legge 26 giugno 1967, n.
458, promuove l'istituzione del centro di riferimento regionale e dei
centri operativi per i trapianti d'organo.