(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo la lettera f) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera: " g) definizione dei quantitativi estraibili nei siti individuati, quale criterio vincolante sulla durata temporale dell'autorizzazione.".