(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36
                        del 30 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  la  lettera  f)  del primo comma dell'art. 2 della legge
regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera:
   " g) definizione dei quantitativi estraibili nei siti individuati,
quale     criterio     vincolante     sulla     durata      temporale
dell'autorizzazione.".