(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 13 del 29 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Competenze e strutture 1. Agli adempimenti previsti dalla presente legge per la lotta al randagismo dei cani, provvedono i comuni singoli o associati, a norma della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per l'esercizio delle proprie funzioni i comuni si avvalgono dei servizi e delle strutture delle unita' sanitarie locali, nonche' della collaborazione delle associazioni protezionistiche e naturalistiche e di volontariato interessate.