(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 13
 
                         del 29 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Competenze e strutture
 
   1.  Agli adempimenti previsti dalla presente legge per la lotta al
randagismo dei cani, provvedono i comuni singoli o associati, a norma
della   legge   regionale   12   marzo  1980,  n.  10,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   2.  Per  l'esercizio  delle proprie funzioni i comuni si avvalgono
dei servizi e delle strutture delle unita' sanitarie locali,  nonche'
della    collaborazione   delle   associazioni   protezionistiche   e
naturalistiche e di volontariato interessate.