(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 13 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1988, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1988 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalita' stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 "Norme in materia di bilancio e contabilita'".