(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2
                         del 13 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    La   giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato  con  legge  e
comunque  non  oltre  il  30  aprile  1988, il bilancio della regione
Liguria per l'anno finanziario 1988 secondo gli stati  di  previsione
della  entrata  e  della  spesa  e  con  le  disposizioni e modalita'
previste nel relativo disegno di legge, costituenti  il  progetto  di
bilancio  per  l'anno  finanziario medesimo, e nei limiti e modalita'
stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e  37  della  legge  regionale  4
novembre 1977, n. 42 "Norme in materia di bilancio e contabilita'".