PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Campo di applicazione e periodo di validita'
   1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge
29 marzo 1983, n. 93 cosi' come risulta modificata dall'art. 2  della
legge  8  agosto  1985  n.  426,  gli istituti giuridici ed economici
risultanti dall'accordo nazionale  relativo  al  triennio  1985-1987,
sottoscritto  il  28  aprile  1987, a seguito della deliberazione del
Consiglio dei Ministri in  data  26  aprile  1987  e  riguardante  il
comparto  del  personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge, concernenti il triennio  1  gennaio  1985-31  dicembre  1987,
decorrono  dal 1 gennaio 1985; gli effetti eonomici decorrono dal 1
gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
   3.  Le  norme  della  presente legge si applicano al personale del
ruolo unico regionale, ed  integrano  quelle  contenute  nella  legge
regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni.