PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione e periodo di validita' 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 cosi' come risulta modificata dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1985-1987, sottoscritto il 28 aprile 1987, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1987 e riguardante il comparto del personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti eonomici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. 3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo unico regionale, ed integrano quelle contenute nella legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni.