(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5 del 21 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art. 100, in quanto applicabile all'IRPET, a seguito della richiesta avanzata con la delibera n. 229 del 26 novembre 1987 dal consiglio di amministrazione, e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 31 marzo 1988, il bilancio per l'anno finanziario 1988 gia' approvato dal consiglio di amministrazione dell'IRPET con delibera n. 228 del 26 novembre 1987 e depositato presso il consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla delibera di approvazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, addi' 20 gennaio 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 15 gennaio 1988.