(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5
                         del 21 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico.
 
   L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana
(IRPET), ai sensi della legge regionale 6 maggio  1977,  n.  28  art.
100,  in  quanto  applicabile  all'IRPET,  a  seguito della richiesta
avanzata con la delibera n. 229 del 26 novembre 1987 dal consiglio di
amministrazione,  e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque
non oltre il 31 marzo 1988, il bilancio per l'anno  finanziario  1988
gia'  approvato  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'IRPET  con
delibera n. 228 del 26 novembre 1987 e depositato presso il consiglio
regionale,  fin  quando  lo  stesso  sia approvato con apposita legge
regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste
dalla delibera di approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, addi' 20 gennaio 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28
dicembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  15
gennaio 1988.