la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Trasferimenti agli Enti locali ai sensi dell'art. 54
        dello Statuto speciale di autonomia (programma 0.6.2.)
 
   1.  In attuazione dell'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia
e' autorizzata, per l'anno 1988, la  spesa  complessiva  di  lire  40
miliardi,   da   assegnarsi   ai   comuni   ed  alle  province  della
circoscrizione regionale per le  finalita',  nelle  misure  e  con  i
criteri  e  modalita'  di cui alla legge regionale 13 maggio 1986, n.
20.
   2.  Il  predetto  onere di lire 40 miliardi fa carico al cap. 1930
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
   3.  La  facolta' prevista al comma secondo dell'art. 3 della legge
regionale  13  maggio  1986,  n.  20,  viene   estesa   all'esercizio
finanziario   1988,   fermi   restando  i  limiti  di  importo  e  di
destinazione di cui alla citata norma.