la seguente legge: Art. 1. Trasferimenti agli Enti locali ai sensi dell'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia (programma 0.6.2.) 1. In attuazione dell'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, da assegnarsi ai comuni ed alle province della circoscrizione regionale per le finalita', nelle misure e con i criteri e modalita' di cui alla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20. 2. Il predetto onere di lire 40 miliardi fa carico al cap. 1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988. 3. La facolta' prevista al comma secondo dell'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, viene estesa all'esercizio finanziario 1988, fermi restando i limiti di importo e di destinazione di cui alla citata norma.