(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4
                         dell'8 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          SI INTENDE APPOSTO
                   PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  11  aprile  1985, n. 18 e'
sostituito dal  seguente:  "Per  l'assolvimento  delle  funzioni  dei
gruppi consiliari la regione Puglia assegna, all'inizio di ogni anno,
con  deliberazione  dell'ufficio  di  presidenza  del  consiglio,   i
sottoelencati  contributi mensili a carico del bilancio del consiglio
regionale:
     a) una quota di:
     L. 1.350.000 ai gruppi comprendenti un consigliere;
     L. 2.300.000 ai gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;
     L. 3.700.000 ai gruppi comprendenti oltre nove consiglieri;
     b) una quota fissa di L. 275.000 per ogni consigliere componente
il gruppo;
     c) per le spese relative all'aggiornamento:
     L. 250.000 ai gruppi comprendenti un consigliere;
     L. 800.000 ai gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;
     L. 2.000.000 ai gruppi comprendenti oltre nove consiglieri.