(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 dell'8 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di segnalazione di candidature da parte del presidente della competente commissione consiliare di cui all'art. 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, le nomine e designazioni vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio regionale anche se non sia stato reso il parere previsto e vengono messe in votazione con le modalita' stabilite dalle norme che prevedono le nomine stesse. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 30 dicembre 1987 FITTO