(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4
                         dell'8 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Trascorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di segnalazione di
candidature da parte  del  presidente  della  competente  commissione
consiliare di cui all'art. 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n.
24, le nomine e designazioni vengono iscritte all'ordine  del  giorno
del  consiglio  regionale  anche  se  non  sia  stato  reso il parere
previsto e vengono messe in  votazione  con  le  modalita'  stabilite
dalle norme che prevedono le nomine stesse.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, addi' 30 dicembre 1987
 
                                FITTO