(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 14 strord. del 25 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. L'assunzione di personale di cui all'art. 53 sesto comma, della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e' definito in 12 unita'. 2. Per l'assunzione delle unita' di personale in eccedenza rispetto al numero individuato dall'art. 53 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, l'amministrazione regionale si avvarra' della graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del presidente della giunta regionale n. 199/86. 3. La validita' temporale della graduatoria di merito richiamata al precedente comma e' disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, addi' 17 gennaio 1988 FITTO