(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 14
                     strord. del 25 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1. L'assunzione di personale di cui all'art. 53 sesto comma, della
legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e' definito in 12 unita'.
   2.  Per  l'assunzione  delle  unita'  di  personale  in  eccedenza
rispetto al numero individuato dall'art. 53 della legge regionale  19
dicembre  1983,  n. 24, l'amministrazione regionale si avvarra' della
graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del presidente
della giunta regionale n. 199/86.
   3.  La  validita' temporale della graduatoria di merito richiamata
al precedente comma e' disciplinata dall'ultimo  comma  dell'art.  13
della   legge   regionale  13  marzo  1980,  n.  16,  concernente  il
trattamento giuridico ed economico del personale regionale.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Puglia.
    Bari, addi' 17 gennaio 1988
 
                                FITTO