(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige del 2 febbraio 1988)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visti  gli  articoli  52  e  54  del  decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
   Vista  la  legge  provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive
modificazioni, concernente  l'assistenza  di  base  in  provincia  di
Bolzano.
   Visto  il  decreto  del presidente della giunta provinciale del 12
gennaio 1987, n. 1.
   In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6515
del 4 novembre 1987
 
                               Decreta:
                               Art. 1.
 
   La  quota  base  per il calcolo del minimo vitale e' fissata in L.
338.000 con decorrenza  1  gennaio  1988  in  attuazione  di  quanto
previsto  dall'art.  2  comma  due  del  decreto del presidente della
giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7.