(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 2 febbraio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visti gli articoli 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano. Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 12 gennaio 1987, n. 1. In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6515 del 4 novembre 1987 Decreta: Art. 1. La quota base per il calcolo del minimo vitale e' fissata in L. 338.000 con decorrenza 1 gennaio 1988 in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma due del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7.