(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige n. 4 straord. del 2 febbraio 1988)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRONVICIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finanziamenti di leggi provinciali
 
   1.  Per  i  fini  previsti  dalle  disposizioni  di cui alle leggi
indicate  nella  tabella  A  annessa  alla   presente   legge,   sono
autorizzati  gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in
aumento dei limiti massimi di spesa previsti  dalle  riportate  leggi
provinciali  -  nonche'  i  limiti di impegno per gli importi esposti
nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1988, 1989 e
1990,  da  iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate
specificazioni.