(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 straord. del 2 febbraio 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRONVICIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali 1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonche' i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.