la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di L. 800.000.000 per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed il consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25. 2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci e' subordinata al versamento della quota di iscrizione al consorzio. 3. Gli aderenti al consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.