la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere, per l'esercizio
finanziario 1987, un  ulteriore  contributo  di  L.  800.000.000  per
l'abbattimento  del  tasso  di  interesse fissato fra gli Istituti di
credito ed il consorzio garanzia fidi fra i commercianti della  Valle
d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.
   2.  L'utilizzazione  del  contributo regionale per i finanziamenti
concessi  ai  soci  e'  subordinata  al  versamento  della  quota  di
iscrizione al consorzio.
   3.  Gli aderenti al consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in
qualsiasi momento, il  controllo  regionale  sulla  destinazione  dei
finanziamenti   che   beneficiano   dell'abbattimento  del  tasso  di
interesse.