la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere, per l'esercizio
finanziario 1987, un ulteriore contributo  di  L.  1.000.000.000  per
l'abbattimento  del  tasso  di  interesse fissato fra gli istituti di
credito ed il consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle
d'Aosta,  di  cui  alla  legge  regionale  11  agosto  1976, n. 32, e
successive modificazioni.
   2.  L'utilizzazione  del  contributo regionale per i finanziamenti
concessi  ai  soci  e'  subordinata  al  versamento  della  quota  di
iscrizione al consorzio.
   3.  Gli aderenti al consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in
qualsiasi momento, il  controllo  regionale  sulla  destinazione  dei
finanziamenti   che   beneficiano   dell'abbattimento  del  tasso  di
interesse.