(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 10 del 4 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Calabria in attuazione dei principi del proprio statuto promuove interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile garantendo il principio delle pari opportunita' tra l'uomo e donna nell'accesso del lavoro.