(Pubblicata  nell'edizione  straordinaria  del  Bollettino  ufficiale
             della regione Calabria n. 10 del 4 marzo 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione  Calabria  in  attuazione dei principi del proprio
statuto  promuove  interventi  diretti   a   favorire   l'occupazione
giovanile  garantendo il principio delle pari opportunita' tra l'uomo
e donna nell'accesso del lavoro.