CON ORDINANZA N. 16 DEL 1988, HA RESPINTO IL RICORSO PROMOSSO DAL
   GOVERNO  AVVERSO  LA  DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA LEGISLATIVA DAL
   CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO  1982  E  RECANTE
   "VARIAZIONI  ALLE  LEGGI  REGIONALI  23  APRILE  1979,  N. 12 E 22
   OTTOBRE 1979, N. 34", LE DISPOSIZIONI DELLA SUDDETTA DELIBERAZIONE
   LEGISLATIVA,  AD  ECCEZIONE  DI  QUELLE  DI  CUI  ALL'ART.  5, CON
   SUCCESSIVE   LEGGI   REGIONALI,   SONO   GIA'   STATE   INTRODOTTE
   NELL'ORDINAMENTO  REGIONALE  OVVERO  HANNO  AVUTO NUOVA E ORGANICA
   DISCIPLINA.
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Ai  collaboratori regionali risultanti idonei nei concorsi interni
banditi a norma dell'art. 52 della legge regionale 23 aprile 1979, n.
12,  viene  conferita,  secondo l'ordine della graduatoria finale, la
nomina  per  la  copertura  dei  posti  appartenenti  alla  qualifica
funzionale  per  l'accesso  alla quale hanno conseguito l'idoneita' e
che risulteranno vacanti alla data del 30 dicembre 1981.
   L'accertamento della vacanza dei posti e' effettuato nell'organico
previsto nella tabella n. 4 dell'allegato C alla legge  regionale  22
ottobre 1979, n. 34 e sue successive modificazioni.
   I  posti  vacanti  a  seguito  del  primo  aumento della dotazione
organica complessiva del ruolo unico regionale, sono riservati,  alle
condizioni   e   nei   limiti  stabiliti  dai  successivi  commi,  ai
collaboratori regionali dichiarati idonei  nei  concorsi  di  cui  al
primo comma.
   Ai  suddetti idonei e' riservata una aliquota non superiore al 35%
dei  posti  disponibili,  calcolata  con  arrotondamento   all'unita'
superiore.  Sono  considerati  disponibili  i  posti che risulteranno
vacanti dopo  aver  assorbito  gli  eventuali  soprannumeri  a  norma
dell'art.  35 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e dopo aver
accantonato, anche in  via  induttiva  e  presuntiva  se  i  relativi
progetti  non  fossero  stati ancora approvati o se le relative leggi
non  fossero  ancora  entrate  in  vigore,  i  posti  occorrenti  per
l'inquadramento   del   personale   trasferito,  comandato,  messo  a
disposizione della Regione e non di ruolo ai  sensi  delle  leggi  17
agosto  1974,  n.  386,  29  giugno  1977,  n.  349 e del decreto del
Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616.  Non  sono,
inoltre,  considerati  disponibili  i  posti  di cui all'ultimo comma
dell'art. 48 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.
   L'aliquota  del  35%  e' riservata nei posti disponibili alla fine
del mese successivo all'entrata in vigore  della  legge  che  approva
l'ampliamento della pianta organica.
   Per  la  nomina  nei  posti riservati si osservano le disposizioni
dell'art. 52 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
   Gli effetti economici decorrono dalla data della nomina.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 11 febbraio 1988
 
                               GUERZONI