CON ORDINANZA N. 16 DEL 1988, HA RESPINTO IL RICORSO PROMOSSO DAL GOVERNO AVVERSO LA DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA LEGISLATIVA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1982 E RECANTE "VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N. 34", LE DISPOSIZIONI DELLA SUDDETTA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA, AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 5, CON SUCCESSIVE LEGGI REGIONALI, SONO GIA' STATE INTRODOTTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE OVVERO HANNO AVUTO NUOVA E ORGANICA DISCIPLINA. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Ai collaboratori regionali risultanti idonei nei concorsi interni banditi a norma dell'art. 52 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, viene conferita, secondo l'ordine della graduatoria finale, la nomina per la copertura dei posti appartenenti alla qualifica funzionale per l'accesso alla quale hanno conseguito l'idoneita' e che risulteranno vacanti alla data del 30 dicembre 1981. L'accertamento della vacanza dei posti e' effettuato nell'organico previsto nella tabella n. 4 dell'allegato C alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 e sue successive modificazioni. I posti vacanti a seguito del primo aumento della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, sono riservati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dai successivi commi, ai collaboratori regionali dichiarati idonei nei concorsi di cui al primo comma. Ai suddetti idonei e' riservata una aliquota non superiore al 35% dei posti disponibili, calcolata con arrotondamento all'unita' superiore. Sono considerati disponibili i posti che risulteranno vacanti dopo aver assorbito gli eventuali soprannumeri a norma dell'art. 35 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e dopo aver accantonato, anche in via induttiva e presuntiva se i relativi progetti non fossero stati ancora approvati o se le relative leggi non fossero ancora entrate in vigore, i posti occorrenti per l'inquadramento del personale trasferito, comandato, messo a disposizione della Regione e non di ruolo ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non sono, inoltre, considerati disponibili i posti di cui all'ultimo comma dell'art. 48 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34. L'aliquota del 35% e' riservata nei posti disponibili alla fine del mese successivo all'entrata in vigore della legge che approva l'ampliamento della pianta organica. Per la nomina nei posti riservati si osservano le disposizioni dell'art. 52 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12. Gli effetti economici decorrono dalla data della nomina. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, addi' 11 febbraio 1988 GUERZONI