la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. I comuni, le province e le Unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.), con la collaborazione delle organizzazioni e associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.