la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. I comuni, le province e le Unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.),
con   la   collaborazione   delle   organizzazioni   e   associazioni
interessate,  attuano,  ognuno  nell'ambito delle proprie competenze,
interventi per il controllo e la tutela della popolazione  canina  al
fine  di  prevenire  il  randagismo e favorire la corretta convivenza
uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.