la seguente legge: Art. 1. Fi n a l i t a' 1. La presente legge e' rivolta a favorire, in armonia con la programmazione provinciale, con la pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, nonche' con la necessita' di miglioramento delle condizioni dell'igiene del lavoro e di tutela delle imprese, la conoscenza delle risorse minerarie nel territorio provinciale, la loro valorizzazione ai fini economici e sociale nonche' particolari interventi nel settore delle cave.