la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Fi n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  e'  rivolta a favorire, in armonia con la
programmazione provinciale, con la pianificazione  territoriale,  con
le  esigenze  di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, nonche'
con la necessita' di miglioramento delle condizioni  dell'igiene  del
lavoro  e  di  tutela  delle  imprese,  la  conoscenza  delle risorse
minerarie nel territorio provinciale, la loro valorizzazione ai  fini
economici  e sociale nonche' particolari interventi nel settore delle
cave.