(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15
                          del 2 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
 
CON ORDINANZA N. 11/88, HA DICHIARATO LA MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE
   QUESTIONI  DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE
   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  personale  che fruisce del trattamento economico fissato dalle
leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali  e'
attribuita  la  somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato
dal 1 settembre 1974 al 31 dicembre 1975.
   Al predetto personale e' attribuita altresi' la somma di L. 10.000
per la  tredicesima  mensilita'  degli  anni  1974  e  1975,  ridotta
proporzionalmente in relazione al servizio prestato.
   Gli  importi  di  cui  ai commi precedenti non sono pensionabili e
sono soggetti alle sole ritenute erariali.