(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 del 2 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE CON ORDINANZA N. 11/88, HA DICHIARATO LA MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e' attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1 settembre 1974 al 31 dicembre 1975. Al predetto personale e' attribuita altresi' la somma di L. 10.000 per la tredicesima mensilita' degli anni 1974 e 1975, ridotta proporzionalmente in relazione al servizio prestato. Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.