(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 17
                          del 9 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 gennaio
1979, n. 2 e' modificato  nel  modo  seguente:  dopo  le  parole  "La
commissione  e'  composta da:" il primo capoverso e' sostituito dalle
parole "- un esperto nelle  materie  di  cui  al  precedente  art.  1
designato  dalla  giunta  regionale, che la presiede; nel caso che il
componente designato  sia  dipendente  pubblico  deve  appartenere  a
qualifica  funzionale  non  inferiore  all'ottavo  livello  del ruolo
regionale o equivalente;".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 4 marzo 1988
 
                              MANDARINI
 
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  La  presente  legge  e'  stata approvata dal consiglio regionale in
data 1  febbraio  1988  (atto  n.  636)  ed  e'  stata  vistata  dal
commissario del Governo il 3 marzo 1988.