(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 14
                         dell'11 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.    Nell'ambito    delle    proprie    finalita'    di   sviluppo
dell'agricoltura,   in   materia    di    raccolta,    conservazione,
trasformazione  e  commercio  dei prodotti agricoli, silvopastorali e
zootecnici - ai sensi del primo comma dell'art. 66  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  616/77  - nonche', di promozione e
volorizzazione, ai sensi della leggera r) - art. 1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e nell'intento di
favorire la piu' vasta diffusione degli stessi nei mercati  nazionali
ed  esteri,  la  Regione promuove e organizza le attivita' necessarie
per ottenere il riconoscimento di un marchio  regionale  a  carattere
collettivo dei prodotti agro-alimentari del Veneto individuati con la
denominazione "Paniere Veneto" ai sensi degli articoli 2  e  seguenti
del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.