(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 14 dell'11 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Nell'ambito delle proprie finalita' di sviluppo dell'agricoltura, in materia di raccolta, conservazione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli, silvopastorali e zootecnici - ai sensi del primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 - nonche', di promozione e volorizzazione, ai sensi della leggera r) - art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e nell'intento di favorire la piu' vasta diffusione degli stessi nei mercati nazionali ed esteri, la Regione promuove e organizza le attivita' necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio regionale a carattere collettivo dei prodotti agro-alimentari del Veneto individuati con la denominazione "Paniere Veneto" ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.