(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 14 dell'11 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Articolo unico 1.La scadenza del termine, di cui al terzo comma, dell'art. 20 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, e' prorogata alla data del 30 giugno 1988 limitatamente ad agenzie di viaggio e turismo e ai direttori tecnici che diano dimostrazione di essere rispettivamente funzionanti e abilitati prima del 29 agosto 1986. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 8 marzo 1988 BERNINI