la seguente legge: Articolo unico 1. L'art. 22- ter della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, come aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 21, e' cosi' sostituito: "Art. 22- ter - Le indennita' al presidente, al vicepresidente e ai componenti del comitato di gestione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sono calcolate secondo i criteri di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 8 marzo 1988 BERNINI