la seguente legge: Art. 1. Tutela del patrimonio culturale e dell'identita' dei "Rom" 1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tutela, nell'ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l'identita' dei "Rom", giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade. 2. Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia salvaguarda, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l'identita' storica ed i processi di cambiamento in atto dei "Rom". 3. A tal fine la Regione assicura ai "Rom", nel prendere atto del nomadismo e della stanzialita', la fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l'effettivo esercizio nell'autonomia culturale e socio-economica e ad assicurarne la salute ed il benessere personale e sociale, nell'ambito di una piu' consapevole convivenza. 4. Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli enti locali singoli od associati, le province, le comunita' montane, la comunita' collinare, e le associazioni di volontariato cui viene anche demandata l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all'art 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversita' dei gruppi "Rom" e dei rispettivi sottogruppi parentali.