la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Tutela del patrimonio culturale e dell'identita' dei "Rom"
 
   1.  La  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tutela, nell'ambito
del proprio territorio, il patrimonio  culturale  e  l'identita'  dei
"Rom",  giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato
di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e  considera
anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.
   2.  Conformemente  al dettato costituzionale, alle risoluzioni del
comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa  e  del  Parlamento
europeo, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia salvaguarda, negli
ambiti  di  propria  competenza,  i   valori   culturali   specifici,
l'identita' storica ed i processi di cambiamento in atto dei "Rom".
   3.  A tal fine la Regione assicura ai "Rom", nel prendere atto del
nomadismo e della stanzialita', la fruizione di tutti i servizi  atti
a   garantirne   l'effettivo  esercizio  nell'autonomia  culturale  e
socio-economica e ad assicurarne la salute ed il benessere  personale
e sociale, nell'ambito di una piu' consapevole convivenza.
   4. Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli enti locali singoli od
associati, le province, le comunita' montane, la comunita' collinare,
e   le   associazioni  di  volontariato  cui  viene  anche  demandata
l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge,  tramite
le  convenzioni  di  cui all'art 2, devono operare nel pieno rispetto
dei caratteri di  consapevole  diversita'  dei  gruppi  "Rom"  e  dei
rispettivi sottogruppi parentali.