la seguente legge: Art. 1. 1. La regione attraverso le provvidenze di cui ai successivi articoli, asseconda la vitivinicoltura nelle zone vocate, con particolare riguardo a quelle ricadenti nei territori collinari e montani, ne promuove il miglioramento qualitativo, adegua il potenziale produttivo del comparto alle esigenze del mercato, concorrendo in tal modo all'elevazione dei redditi agricoli.