la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  attraverso  le  provvidenze  di cui ai successivi
articoli,  asseconda  la  vitivinicoltura  nelle  zone  vocate,   con
particolare  riguardo  a  quelle  ricadenti nei territori collinari e
montani,  ne  promuove  il  miglioramento  qualitativo,   adegua   il
potenziale   produttivo  del  comparto  alle  esigenze  del  mercato,
concorrendo in tal modo all'elevazione dei redditi agricoli.