(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 38
                          del 31 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  al  fine  di  promuovere la tutela e lo sviluppo
dell'artigianato, nonche' la qualificazione e la valorizzazione delle
produzioni  artigiane,  in  attuazione  della legge 8 agosto 1985, n.
443, individua e disciplina,  con  la  presente  legge,  le  funzioni
relative  alle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato,
alla  tenuta   dell'albo   provinciale   delle   imprese   artigiane,
all'approvazione  e  revisione  degli elenchi dei mestieri artistici,
tipici, tradizionali e dell'abbigliamento.