(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 38 del 31 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, nonche' la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni artigiane, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443, individua e disciplina, con la presente legge, le funzioni relative alle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, all'approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tipici, tradizionali e dell'abbigliamento.