(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11
                          del 14 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Presso   ogni   comune  e'  istituito  un  comitato  comunale
dell'agricoltura, con durata pari a quella del consiglio comunale. In
caso  di  scioglimento  del  consiglio comunale il comitato rimane in
carica fino al suo rinnovo.
   2.  Il  comitato, nominato con delibera del consiglio comunale, e'
composto:
     a) dal sindaco, o da un assessore delegato, che lo presiede;
     b)   da   tre   rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
provinciale;
     c)   da   un  esperto,  dottore  in  scienze  agrarie  o  medico
veterinario o perito agrario, eletto dal consiglio comunale.
   3. Funge da segretario del comitato un impiegato del comune.
   4.  Il  sindaco,  come  presidente  del  comitato, puo' richiedere
all'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  la
partecipazione   di   un   funzionario   dell'Assessorato   regionale
dell'agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  o  di  uno  degli  enti
regionali operanti in agricoltura o di un consorzio di bonifica.