(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11 del 14 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Presso ogni comune e' istituito un comitato comunale dell'agricoltura, con durata pari a quella del consiglio comunale. In caso di scioglimento del consiglio comunale il comitato rimane in carica fino al suo rinnovo. 2. Il comitato, nominato con delibera del consiglio comunale, e' composto: a) dal sindaco, o da un assessore delegato, che lo presiede; b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; c) da un esperto, dottore in scienze agrarie o medico veterinario o perito agrario, eletto dal consiglio comunale. 3. Funge da segretario del comitato un impiegato del comune. 4. Il sindaco, come presidente del comitato, puo' richiedere all'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale la partecipazione di un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o di uno degli enti regionali operanti in agricoltura o di un consorzio di bonifica.