(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10
                        del 17 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
    Finanziamento dell'attivita' dei gruppi e sua rendicontazione
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  21  dicembre  1972,  n. 32
concernente  norme  sul  finanziamento  dell'attivita'   dei   gruppi
consiliari,  gia'  sostituito  dall'art.  1  della  legge regionale 9
luglio 1981, n. 57, e' cosi' ulteriormente sostituito:
   "In  attuazione  dell'art.  12  dello  statuto,  a  ciascun gruppo
consiliare  organizzato  secondo  le  prescrizioni  del   regolamento
interno  del consiglio regionale, e' assegnato un contributo fisso di
lire un milione e duecentomila mensili ed un contributo variabile  in
relazione   alla   consistenza   numerica,   nella   misura  di  lire
quattrocentomila mensili per ogni consigliere.
   Per  le  spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese
l'acquisizione di  consulenze  qualificate  e  la  collaborazione  di
esperti,  nonche' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza
dell'attivita' dei gruppi consiliari, e' assegnato a  ciascun  gruppo
un contributo nella seguente misura:
     a) L. 1.200.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere;
     b) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri;
     c)  L.  1.600.000  mensili  ai gruppi costituiti da tre a cinque
consiglieri;
     d)  L.  1.800.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a quindici
consiglieri;
     e)   L.   2.000.000  mensili  ai  gruppi  costituiti  da  sedici
consiglieri ed oltre.
   Il  regolamento  interno  del  consiglio  regionale  disciplina le
modalita' di rendicontazione  periodica  in  ordine  all'impiego  dei
contributi,  nonche'  le modalita' di pubblicazione degli estratti di
detta rendicontazione".
   2.  Le  nuove  misure  di  finanziamento  di cui al primo comma si
applicano a partire dal 1 gennaio 1988; fino ad allora continuano ad
applicarsi  le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 9
luglio 1981, n. 57.
   3.   L'onere   derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
previsto in L. 248.400.000 per l'anno 1988 fara' carico al cap. 00130
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio del medesimo
esercizio ed al corrispondente capitolo per gli esercizi  successivi.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 8 febbraio 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28
dicembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  29
gennaio 1988.