(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 1 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione del registro degli allevamenti di bovini da carne 1. Ai fini della vigilanza sanitaria sui bovini da carne e' istituito presso ciascuna Unita' sanitaria locale della Regione il registro degli allevamenti di bovini da carne. 2. Il registro, conforme a modello fornito dalla giunta regionale, puo' essere tenuto anche con mezzi di elaborazione elettronica, ed e' costantemente aggiornato dal servizio sanita' animale del settore veterinario di ciascuna Unita' locale socio-sanitaria.