(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17
                         del 1 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Istituzione del registro
                 degli allevamenti di bovini da carne
 
   1.  Ai  fini  della  vigilanza  sanitaria  sui  bovini da carne e'
istituito presso ciascuna Unita' sanitaria locale  della  Regione  il
registro degli allevamenti di bovini da carne.
   2. Il registro, conforme a modello fornito dalla giunta regionale,
puo' essere tenuto anche con mezzi di elaborazione elettronica, ed e'
costantemente  aggiornato  dal  servizio  sanita' animale del settore
veterinario di ciascuna Unita' locale socio-sanitaria.