(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17
                    straord. del 4 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il
collaudo degli impianti elettrici ed  elettronici  negli  edifici  da
adibire  ad  abitazioni  civili  e  rurali,  al  fine di garantire la
sicurezza e la stabilita' delle  strutture  e  di  evitare  qualsiasi
pericolo  a  garanzia della pubblica incolumita' ai sensi della legge
1 marzo 1968, n. 186.
   Per  impianti  elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei
circuiti di alimentazione degli elettrodomestici  ed  apparecchiature
ad  essi  collegati,  compresi quelli eventualmente esterni adiacenti
agli edifici, a partire dal punto di  consegna  dell'energia  fornita
dall'ente distributore.