(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 straord. del 4 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire ad abitazioni civili e rurali, al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a garanzia della pubblica incolumita' ai sensi della legge 1 marzo 1968, n. 186. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione degli elettrodomestici ed apparecchiature ad essi collegati, compresi quelli eventualmente esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.