(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straord. del 2 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (E.R.S.A.), in dipendenza di quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21, e' autorizzato ad assumere gli atti necessari per l'estinzione anticipata del mutuo passivo che fu stipulato in base alla legge regionale 18 febbraio 1982, n. 19, nonche' al suo contestuale rinnovo con il medesimo Istituto mutuante. L'ammortamento del nuovo mutuo ha luogo ad un tasso non eccedente il 12,60%, e comunque non superiore a quello di riferimento per i mutui di credito agrario di miglioramento vigente all'atto dell'opeazione, per un periodo non superiore ai 12 anni e con un limite di rata semestrale di presumibili lire 900 milioni.