(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19
                    straord. del 2 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (E.R.S.A.), in dipendenza di
quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale 13 maggio 1987, n.
21,  e'  autorizzato  ad assumere gli atti necessari per l'estinzione
anticipata del mutuo passivo che fu  stipulato  in  base  alla  legge
regionale 18 febbraio 1982, n. 19, nonche' al suo contestuale rinnovo
con il medesimo Istituto mutuante.
   L'ammortamento  del nuovo mutuo ha luogo ad un tasso non eccedente
il 12,60%, e comunque non superiore a quello  di  riferimento  per  i
mutui   di   credito   agrario   di  miglioramento  vigente  all'atto
dell'opeazione, per un periodo non superiore ai  12  anni  e  con  un
limite di rata semestrale di presumibili lire 900 milioni.