(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straord. del 2 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione promuove, nell'ambito del proprio territorio, lo sviluppo della coopeazione fra singoli cittadini e fra imprese, favorendo la promozione, la diffusione, la organizzazione e l'asistenza alle singole cooperative ed ai consorzi cooperative, attraveso l'attivita' delle sezioni regionali delle associazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute. A tal fine la Regione concede contributi e dette associazioni sulla base di iniziative programmate secondo i principi di cui al successivo art. 2 e allo scopo di sviluppare la coopeazione nelle zone e nei settori ove essa e' meno diffusa. Le iniziative, le provvidenze e gli inteventi comunque previsti dalla presente legge sono posti in essere esclusivamente nell'ambito delle competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, allo scopo di non interferire nelle materie e nei settori che le leggi nazionali riservano alla competenza dello Stato.