(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19
                    straord. del 2 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione  promuove,  nell'ambito  del  proprio  territorio,  lo
sviluppo della coopeazione  fra  singoli  cittadini  e  fra  imprese,
favorendo   la   promozione,   la  diffusione,  la  organizzazione  e
l'asistenza alle singole  cooperative  ed  ai  consorzi  cooperative,
attraveso  l'attivita'  delle  sezioni  regionali  delle associazioni
nazionali cooperative legalmente riconosciute.
   A  tal  fine  la  Regione  concede contributi e dette associazioni
sulla base di iniziative programmate secondo i  principi  di  cui  al
successivo  art.  2  e  allo scopo di sviluppare la coopeazione nelle
zone e nei settori ove essa e' meno diffusa.
   Le  iniziative,  le  provvidenze e gli inteventi comunque previsti
dalla presente legge sono posti in essere esclusivamente  nell'ambito
delle  competenze  regionali  di  cui  agli  artt.  117  e  118 della
Costituzione, allo scopo di  non  interferire  nelle  materie  e  nei
settori che le leggi nazionali riservano alla competenza dello Stato.