(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19
                    straord. del 2 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla  legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche
ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
    all'art. 19, quarto comma, le parole: "Per le domande di prestito
di importo superiore ai 20 milioni indicizzati per  azienda  singola"
sono  sostituite da: "Per domande di prestito di importo superiore ai
15 milioni per azienda singola":
    all'art.  37,  primo  comma,  le  parole: "al tasso agevolato del
6,25%"  sono  sostituite  da:  "al  tasso  agevolato  a  carico   dei
beneficiari  in  misura  non  inferiore  al  30% di quello globale di
riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento";
    all'art. 40, primo comma, punto b), le parole: "a tasso agevolato
del 25%"  sono  sostituite  da:  "a  tasso  agevolato  a  carico  dei
beneficiari  in  misura  non  inferiore  al  30% di quella globale di
riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento";
    l'art.  66  della  legge  regionale  3  giugno  1982,  n.  31, e'
soppresso;
    all'art.  74,  la parola "avicoli", riportata nel primo comma, e'
soppressa. La parola "avicunicoli",  riportata  nella  rubrica  dello
stesso articolo, e' modificata in "cunicoli".