(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straord. del 2 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: all'art. 19, quarto comma, le parole: "Per le domande di prestito di importo superiore ai 20 milioni indicizzati per azienda singola" sono sostituite da: "Per domande di prestito di importo superiore ai 15 milioni per azienda singola": all'art. 37, primo comma, le parole: "al tasso agevolato del 6,25%" sono sostituite da: "al tasso agevolato a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 30% di quello globale di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento"; all'art. 40, primo comma, punto b), le parole: "a tasso agevolato del 25%" sono sostituite da: "a tasso agevolato a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 30% di quella globale di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento"; l'art. 66 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e' soppresso; all'art. 74, la parola "avicoli", riportata nel primo comma, e' soppressa. La parola "avicunicoli", riportata nella rubrica dello stesso articolo, e' modificata in "cunicoli".