(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35
                        del 12 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  fornitura  di  vestiario-uniforme  a  spese  della  Regione e'
disposta in favore del personale in servizio presso  gli  uffici  del
consiglio   regionale  e  della  giunta  regionale  dell'Abruzzo  che
eserciti in via permanente ed esclusiva una delle seguenti  mansioni:
    1) Addetti alle anticamere, commessi o custodi-portieri;
    2)  Addetti alla guida di autovetture di proprieta' della Regione
in uso presso gli uffici  del  consiglio  regionale  e  della  giunta
regionale;
    3) Giardinieri, elettricisti ed addetti a macchine operatrici;
    4) Addetti ai vivai forestali;
    5) Addetti alle mense ed alle case dello studente.