(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 12 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La fornitura di vestiario-uniforme a spese della Regione e' disposta in favore del personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale dell'Abruzzo che eserciti in via permanente ed esclusiva una delle seguenti mansioni: 1) Addetti alle anticamere, commessi o custodi-portieri; 2) Addetti alla guida di autovetture di proprieta' della Regione in uso presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale; 3) Giardinieri, elettricisti ed addetti a macchine operatrici; 4) Addetti ai vivai forestali; 5) Addetti alle mense ed alle case dello studente.