(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 12 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' Per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 27 della legge regionale n. 35/84, e' istituito un Centro per la formazione, il perfezionamento, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale della Regione e degli enti locali e sub-regionali operanti in Abruzzo. Il Centro puo' realizzare, nell'ambito della programmazione della propria attivita', iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione specificatamente previsti dagli ordinamenti degli enti interessati. Il Centro assume la denominazione di "Centro regionale abruzzese per la formazione di dipendenti pubblici". La sede delle attivita' formative del Centro e' fissata in Tagliacozzo (L'Aquila), dove e' utilizzabile il palazzo ducale, di proprieta' della Regione, nel rispetto delle modalita' e condizioni che saranno fissate in un apposito regolamento approvato dal consiglio regionale. Nel regolamento, dovra' essere consentito al comune di Tagliacozzo di poter fruire dell'immobile per manifestazioni o iniziative di carattere culturale e sociale, compatibilmente con le esigenze del Centro. Il Centro puo' comunque svolgere la propria attivita' di formazione, occasionalmente anche in sedi diverse, possibilmente utilizzando le strutture e attrezzature presenti presso i Centri di formazione professionale della Regione. Il Centro iniziera' a svolgere la propria attivita' a decorrere dal 1 gennaio 1988.