(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35
                        del 12 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          SI INTENDE APPOSTO
                   CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  dipendenti  di  cui  al  primo  comma  dell'art. 72 della legge
regionale 2 agosto 1973,  n.  32,  provenienti  dagli  ex  centri  di
istruzione  professionale  con  qualifica  di insegnanti di gruppo B,
hanno diritto di conseguire ai sensi del quarto comma di detta  norma
l'inquadramento nella qualifica di funzionario del ruolo organico del
personale regionale nonche' i benefici  di  carriera  previsti  dalle
successive  leggi  regionali,  ove  versino  in  una  delle  seguenti
condizioni:
     a)  fossero  in  possesso  del  diploma di laurea prescritto per
l'insegnamento  delle  discipline  e  l'esercizio  delle  collaterali
funzioni  di  coordinamento  e programmazione riservati ai docenti di
ruolo A e fossero  di  fatto  incaricati  dell'espletamento  di  tali
compiti  nel periodo immediatamente precedente a quello di inizio del
servizio regionale;
     b)  pur  essendo  sprovvisti  del  prescritto titolo accademico,
abbiano comunque svolto di fatto i compiti  suddetti  per  almeno  un
biennio nel periodo indicato sub a).
   Il  requisito  di servizio previsto alle lettere a) e b) del comma
precedente e' accertato  dalla  giunta  regionale  sulla  base  della
documentazione   ufficiale  risalente  al  periodo  di  attivita'  da
considerare.
   I  provvedimenti  di  inquadramento  sono  adottati  dalla  giunta
regionale  entro  sessanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della
presente  legge  ed hanno effetto, sia giuridici che economici, dalla
stessa data.