(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 12 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I dipendenti di cui al primo comma dell'art. 72 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, provenienti dagli ex centri di istruzione professionale con qualifica di insegnanti di gruppo B, hanno diritto di conseguire ai sensi del quarto comma di detta norma l'inquadramento nella qualifica di funzionario del ruolo organico del personale regionale nonche' i benefici di carriera previsti dalle successive leggi regionali, ove versino in una delle seguenti condizioni: a) fossero in possesso del diploma di laurea prescritto per l'insegnamento delle discipline e l'esercizio delle collaterali funzioni di coordinamento e programmazione riservati ai docenti di ruolo A e fossero di fatto incaricati dell'espletamento di tali compiti nel periodo immediatamente precedente a quello di inizio del servizio regionale; b) pur essendo sprovvisti del prescritto titolo accademico, abbiano comunque svolto di fatto i compiti suddetti per almeno un biennio nel periodo indicato sub a). Il requisito di servizio previsto alle lettere a) e b) del comma precedente e' accertato dalla giunta regionale sulla base della documentazione ufficiale risalente al periodo di attivita' da considerare. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed hanno effetto, sia giuridici che economici, dalla stessa data.